Il presente Accordo non pregiudica: a. le attivita' di pesca condotte in conformita' alle vigenti norme e regolamenti dell'Unione europea in materia; b. i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati da ciascuna Parte nella propria zona economica esclusiva in conformita' all'art. 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; c. le disposizioni di cui all'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, liberta' e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva delle Parti.

Testo vigente dal 5 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-05-15;62~accordo-art2 · fonte del testo

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