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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984
Legge 14 ottobre 1985, n. 613
- Aggiornato al
- 7 novembre 1985
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 42
- Art. 1CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE…
- Art. 2Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee rimettera' al Governo della…
- Art. 3La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica…
- Art. 4La presente convenzione entrera' in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificata, il…
- Art. 5Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati…
- Art. 6La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese…
- Art. 7imperative e legge del contratto 1. Nell'applicazione, in forza della presente…
- Art. 8e validita' sostanziale 1. L'esistenza e la validita' del contratto o di una sua…
- Art. 9di forma 1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese e' valido…
- Art. 10della legge del contratto 1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da…
- Art. 11' In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese; una persona…
- Art. 12del credito 1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate…
- Art. 13Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto, nei confronti di…
- Art. 15del rinvio Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un…
- Art. 16pubblico L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione…
- Art. 17nel tempo La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti…
- Art. 18uniforme Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si…
- Art. 19giuridici non unificati 1. Se uno Stato si compone di piu' unita' territoriali di cui…
- Art. 20del diritto comunitario La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle…
- Art. 21con altre convenzioni La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle…
- Art. 22Ogni Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o…
- Art. 23Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi…
- Art. 24Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi…
- Art. 25Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione…
- Art. 26Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso…
- Art. 27La presente convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi…
- Art. 28La presente convenzione e' aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del…
- Art. 29La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successive al…
- Art. 30La convenzione avra' una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore…
- Art. 31Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati…
- Art. 32Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.
- Art. 33La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese…
