[1]Cooperazione giudiziaria e di polizia

[2]1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti che le vincolano. Se del caso, le parti rafforzano i meccanismi in atto e vagliano lo sviluppo di nuovi meccanismi per facilitare la cooperazione internazionale nel settore, in particolare mediante contatti piu' stretti con altre reti di cooperazione giudiziaria internazionale pertinenti. 2. Le parti si adoperano per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. 3. Ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale le parti cooperano per promuovere la trasmissione sicura ed efficiente degli atti giudiziari pertinenti, l'assunzione delle prove e le audizioni in videoconferenza, laddove opportuno, nonche' la protezione dei dati personali.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art23 · fonte del testo

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