La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi maggiori dai quali derivino gravi conseguenze alla integrita' fisica delle persone, ai beni e all'ambiente includera': scambi di informazioni a livello scientifico e tecnico da effettuarsi in conformita' alle leggi e alle regolamentazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi; la formazione di specialisti della previsione, della prevenzione e del soccorso attraverso l'attuazione di corsi di preparazione tenuti congiuntamente al fine di garantire uniformita' d'azione nello svolgimento dei programmi di protezione civile. Gli indirizzi della cooperazione e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo verranno regolati da intese particolari concluse nell'ambito della Commissione mista di cui all'art. 12 di questo accordo.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art2 · fonte del testo

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