regionali delle radiocomunicazioni 138 L'ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all'Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attivita' concernenti la regione in questione, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118 a 123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne i Membri della regionale interessata.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art9 · fonte del testo

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