di coordinamento 106 1. (1) Il Comitato di coordinamento assiste e consiglia il Segretario generale su ogni questione menzionata nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 26 della Costituzione nonche' negli articoli pertinenti della presente Convenzione. 107 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione alle conferenze di tali organizzazioni. 108 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione ed assiste il Segretario generale nella elaborazione del rapporto di cui al numero 87 della presente Convenzione, che e' presentato al Consiglio. 109 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l'appoggio della maggioranza del Comitato, il Presidente puo', in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilita', qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto ai Membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto degli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione. 110 3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato puo' altresi' riunirsi in caso di necessita', su richiesta di due dei suoi membri. 111 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento viene elaborato e messo a disposizione, su richiesta, dei Membri del Consiglio.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art6 · fonte del testo

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