, accettazione o approvazione 208 1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il prima possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa i Membri riguardo al deposito di tale strumento. 209 2. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Membro firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione ai numeri 25 a 28 della presente Costituzione, anche se non ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra. 210 (2) Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, un Membro firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non e' piu' qualificato a votare in alcuna conferenza dell'Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell'Unione, ne' in qualunque consultazione per corrispondenza svolta in conformita' con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, fino a quanto tale strumento non sara' depositato. I diritti di questo Membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati. 211 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art52 · fonte del testo

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