[1]Comitato misto

[2]1. Le parti istituiscono un comitato composto da rappresentanti delle parti (il "comitato misto"). 2. Il comitato misto individua le autorita' aeronautiche e altre autorita' competenti per le materie disciplinate dal presente accordo e facilita i contatti tra loro. 3. Il comitato misto si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte puo' chiederne la convocazione. 4. Le parti possono inoltre chiedere di convocare il comitato misto per consultarsi su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e allo scopo di risolvere eventuali problemi segnalati dall'altra parte. La riunione del comitato deve avere luogo il piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se deciso diversamente dalle parti. 5. Il comitato misto adotta decisioni laddove espressamente previsto dall'accordo. 6. Il comitato misto promuove la cooperazione tra le parti e puo' prendere in considerazione qualsiasi materia relativa all'applicazione o attuazione del presente accordo, tra cui:

  • a)il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei di cui al presente accordo;
  • b)lo scambio di informazioni e, eventualmente, la fornitura di pareri relativi a modifiche delle politiche e delle normative interne che hanno rilevanza per l'accordo;
  • c)la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso;
  • d)la formulazione di raccomandazioni relative alle condizioni, procedure e modifiche necessarie per permettere l'adesione dei nuovi Stati membri al presente accordo; e
  • e)la discussione di aspetti inerenti a proprieta', investimenti e controllo, segnalando quando siano soddisfatte le condizioni per una progressiva apertura dei diritti di traffico, come stabilito nell'allegato 2 del presente accordo. 7. Il comitato misto sviluppa la cooperazione e promuove gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative legislative o regolamentari. 8. Il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno. 9. Tutte le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;6~accordo-art17 · fonte del testo

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