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Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Baku il 21 luglio 2004
Legge 3 febbraio 2011, n. 6
- Aggiornato al
- 24 febbraio 2011
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni…
- Art. 7UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 9IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. 10DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11INTERESSI Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la…
- Art. 14PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica, residente di uno Stato…
- Art. 15LAVORO SUBORDINATO 1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19, e 20, i…
- Art. 16COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni…
- Art. 17ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e…
- Art. 19FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni…
- Art. 21STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente…
- Art. 22ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente…
- Art. 23PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'Articolo 6…
- Art. 24ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 25NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 26PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 27SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 28AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 29RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 30LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un…
- Art. 31ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, per iscritto…
- Art. 32DENUNCIA La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato…
