[1]Sovranita'

[2]1. Resta valido il pieno esercizio della sovranita' di ciascun governo sulla linea giacente sul proprio territorio, compreso per l'Italia il diritto di sospendere l'esercizio della linea stessa ai sensi della normativa nazionale. 2. La polizia ferroviaria sara' esercitata sotto la sorveglianza dell'autorita' competente in ciascun territorio nazionale e conformemente alle prescrizioni in vigore in quel territorio. 3. Come conseguenza del diritto di sovranita' innanzi citato e salvi i limiti imposti dalla sicurezza dell'esercizio, gli agenti dell'Amministrazione della Difesa italiana avranno accesso alle fortificazioni situate nella porzione italiana del tunnel. Tali fortificazioni potranno all'occorrenza essere provviste di corpo di guardia o di sentinelle.

Testo vigente dal 31 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;6~convenzione-art7 · fonte del testo

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