Art. 8 (Accordo) — Personale
Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ufficio determineranno di comune accordo il numero dei funzionari di prima e di seconda categoria dell'Ufficio. L'Ufficio informera' il Ministero degli Affari Esteri riguardo:
- a)la nomina dei membri del personale e la loro cessazione dalle funzioni presso l'Ufficio;
- b)l'arrivo e la definitiva partenza dall'Italia dei membri del personale e dei loro familiari.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
