Art. 3 (Accordo) — Libera disponibilità di fondi
L'Ufficio puo':
- a)ricevere fondi o valuta straniera e conservare i propri conti in qualsiasi tipo di valuta;
- b)trasferire liberamente i propri fondi o valuta da uno Stato ad un altro, o all'interno di uno Stato, e convertire in qualsiasi altra valuta cio' che e' in proprio possesso nel pieno accordo con la vigente legislazione italiana.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
