Le procedure di arbitrato vengono istituite mediante notifica dalla parte che chiede l'arbitrato (il richiedente) indirizzata all'altra parte o parti della controversia (il convenuto). La notifica deve specificare la natura della controversia, il compenso richiesto e il nome dell'arbitro nominato dal richiedente. Il convenuto deve notificare al richiedente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, il nome dell'arbitro da esso nominato. Le due parti, entro un periodo di trenta giorni dalla data di nomina del secondo arbitro, devono scegliere un terzo arbitro, che agisce da Presidente del Tribunale Arbitrale (il Tribunale).

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~allegato-a-art2 · fonte del testo

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