Presidente, funzionari e impiegati (a) Il Presidente conduce, sotto la direzione del Consiglio d'Amministrazione, gli affari correnti della Banca e ne e' il rappresentante legale. Egli e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e degli impiegati. Nel nominare funzionari ed impiegati, tenendo conto dell'assoluta importanza dell'efficienza e della competenza tecnica, il Presidente da' il dovuto rilievo ad un reclutamento su ampia base geografica tra i membri della Banca, con la dovuta attenzione al reclutamento regionale. (b) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca a maggioranza assoluta dei Governatori e al potere di voto totale dei membri. Il Presidente, quando e' in carica, non puo' essere Governatore, ne' Amministratore, ne' Vice di uno dei due. Il Presidente resta in carica per cinque anni e puo' essere rieletto una volta. Cessa comunque dalla sua carica per decisione del Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale. Se la carica di Presidente, per qualsiasi motivo, diventa vacante, il Consiglio dei Governatori, conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, elegge un successore per un periodo massimo di cinque anni. Il Consiglio dei Governatori stabilisce la remunerazione e le altre condizioni contrattuali del Presidente. (c) La Banca, il suo Presidente, i funzionari e gli impiegati nel prendere una decisione possono considerare solo gli elementi pertinenti alle finalita' e alle operazioni della Banca. Tali considerazioni sono valutate imparzialmente per raggiungere le finalita' della Banca. Il Presidente, i funzionari e gli impiegati della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca e non verso altre autorita'. Ciascun membro della Banca rispettera' il carattere internazionale di tale funzione, e si asterra' da ogni tentativo di influenzare uno qualsiasi di essi nell'adempimento delle sue funzioni.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art30 · fonte del testo

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