Termini e condizioni degli strumenti finanziari (a) La Banca determina i termini e le condizioni di ciascun contratto di prestito e di garanzia, soggetti alle norme ed ai regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel determinare tali termini e condizioni, la Banca tiene pienamente conto della necessita' di salvaguardare il suo reddito. La Banca non copre l'ammontare o la perdita totale di alcun prestito garantito. (b) Nei suoi investimenti in imprese individuali, la Banca effettua i suoi finanziamenti secondo i termini e le condizioni che ritiene ap- propriate, tenendo conto delle esigenze dell'impresa, dei rischi assunti dalla Banca, e dei termini e delle condizioni normalmente ottenuti dagli investitori privati per simili finanziamenti.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art17 · fonte del testo

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