1. Le decisioni della Commissione allargata sono acquisite alle seguenti condizioni: (a) nei casi previsti ai commi da (a) ad (f) ed (h) del paragrafo 2 dell'articolo 3, le decisioni sono adottate all'unanimita' da tutti gli Stati contraenti e sono vincolanti per ciascun Stato contraente; in difetto di decisione unanime, la Commissione allargata prende una decisione a maggioranza dei due terzi dei voti espressi; ogni Stato contraente, che non puo', per motivi vincolanti di interesse nazionale, applicare questa decisione, presenta alla Commissione un esposto di tali motivi. (b) Nei casi previsti ai commi (i) e (j) del paragrafo 2 dell'articolo 3, la decisione e' presa alla maggioranza di due terzi dei voti espressi sotto riserva che tali voti comprendano la maggioranza ponderata degli Stati membri di EUROCONTROL, cosi' come risulta dalle disposizioni riprodotte all'Annesso 2 del presente Accordo; ogni anno, EUROCONTROL fa conoscere agli Stati contraenti che non sono membri di EUROCONTROL il numero di voti di cui dispongono gli Stati membri di EUROCONTROL in applicazione di queste disposizioni; (c) nei casi previsti al comma (g) del paragrafo 2 dell'articolo 3, le decisioni sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Lo stesso vale per i ricorsi presentati a nome di EUROCONTROL dalla Commissione allargata davanti al Tribunale arbitrale previsto all'articolo 25. 2. (a) Il regolamento interno del Comitato allargato, comprese le modalita' concernenti la presa di decisioni, e' approvato dalla Commissione allargata all'unanimita' di tutti gli Stati contraenti. (b) Tuttavia, il caso menzionato al comma (c) del paragrafo 1 dell'articolo 5, le deliberazioni del Comitato allargato sono adottate in conformita' con il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art6 · fonte del testo

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