[1](4) Diritto di Proprieta' 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprieta' dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredita'. Nessuno puo' essere privato della proprieta' se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennita' per la perdita della stessa. L'uso dei beni puo' essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprieta' intellettuale e' protetta.

[2]Spiegazione Questo articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo' essere privato della sua proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende." Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. E' stato sancito a piu' riprese dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13 dicembre 1979, Racc. 1979, pag. 3727). La stesura e' stata attualizzata ma, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste da quest'ultima. La protezione della proprieta' intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprieta', e' esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtu' della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprieta' letteraria e artistica la proprieta' intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprieta' intellettuale.

[3]--------------------

[4](1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione. (4) Articolo II-77 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art17 · fonte del testo

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