[1](1) Liberta' di pensiero, di coscienza e di religione

[2]1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di cambiare religione o convinzione, cosi' come la liberta' di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza e' riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Spiegazione Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2), ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il paragrafo 2 dell'articolo 9, che recita: "La liberta' di professare la propria religione o il proprio credo non puo' essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della liberta' altrui.". Il diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.

[3]-----------------

[4](1) Articolo II-70 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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