In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in materia penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonche' delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in materia civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alle sezioni 3 e 4 del capo IV, titolo III, parte III della Costituzione, la Commissione puo', per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate, definendone le condizioni e le modalita' di applicazione. Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o piu' altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finche' tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art28 · fonte del testo

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