Art. 50 (Protocollo 8)
Nel settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione:
- a)tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in Finlandia e in Svezia prima del 1° gennaio 1995, unicamente quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione;
- b)gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, notificati alla Commissione prima del 1° gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
