Art. 9 (Protocollo 7)
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:
- a)beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato,
- b)non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti ne' essere oggetto di procedimenti giudiziari. L'immunita' li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunita' ad uno dei suoi membri.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
