[1]1. Il capitale della Banca e' di 163.653.737.000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

[2]Germania............................................. 26.649.532.500 Francia............................................... 26.649.532.500 Italia................................................ 26.649.532.500 Regno Unito........................................... 26.649.532.500 Spagna................................................ 15.989.719.500 Belgio................................................ 7.387.065.000 Paesi Bassi........................................... 7.387.065.000 Svezia................................................ 4.900.585.500 Danimarca............................................. 3.740.283.000 Austria............................................... 3.666.973.500 Polonia............................................... 3.411.263.500 Finlandia............................................. 2.106.816.000 Grecia................................................ 2.003.725.500 Portogallo............................................ 1.291.287.000 Repubblica ceca....................................... 1.258.785.500 Ungheria.............................................. 1.190.868.500 Irlanda...................................................935.070.000 Slovacchia................................................428.490.500 Slovenia..................................................397.815.000 Lituania..................................................249.617.500 Lussemburgo...............................................187.015.500 Cipro.....................................................183.382.000 Lettonia..................................................152.335.000 Estonia...................................................117.640.000 Malta..................................................... 69.804.000

[3]Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. 1. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro. 2. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo' decidere un aumento del capitale sottoscritto. 3. La quota di capitale sottoscritto non e' cedibile, non puo' essere costituita in garanzia ne' e' sequestrabile.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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