1. Il consiglio dei governatori puo' decidere, deliberando all'unanimita', di istituire filiali o altre entita', dotate di personalita' giuridica e autonomia finanziaria. 2. Il consiglio dei governatori stabilisce, deliberando all'unanimita', lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1, definendone in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalita' di controllo, nonche' la relazione con gli organi della Banca. 3. La Banca puo' partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime. 4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea si applica agli organismi citati al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca. Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale ad essi applicabile. 5. La Corte di giustizia dell'Unione europea dirime, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo III-365 della Costituzione. 6. Il consiglio dei governatori puo' decidere, deliberando all'unanimita', di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art28 · fonte del testo

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