1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli puo' delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalita' che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca. 2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese da almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo, che rappresentino almeno il 50% del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art10 · fonte del testo

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