[1]' degli organi decisionali

[2]1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali dalla Costituzione e dal presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse di riferimento e all'approvvigionamento di riserve nel Sistema europeo di banche centrali e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione. Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo gli indirizzi e le decisioni stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando il consiglio direttivo decide in tal senso. Nella misura ritenuta possibile ed opportuna, fatto salvo il disposto del presente articolo, la Banca centrale europea si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del Sistema europeo di banche centrali. 2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo. 3. II consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della Banca centrale europea e dei suoi organi decisionali. 4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo. 5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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