Nei casi contemplati dall'articolo III-369 della Costituzione, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia e' notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione e' quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonche' all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione hanno il diritto di presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. La decisione del giudice nazionale e' inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonche' all'Autorita' di vigilanza EFTA prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. Il presente comma non si applica alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione del trattato CEEA. Quando un accordo relativo a un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o piu' paesi terzi, prevede che questi ultimi hanno la facolta' di presentare memorie o osservazioni scritte nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perche' si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione e' notificata ai paesi terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-3-art23 · fonte del testo

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