Art. 2 (Protocollo 3)
Prima di assumere le proprie funzioni, ogni giudice deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
