Art. 6 (Protocollo 1)
Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo IV-444, paragrafo 1 o 2 della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione europea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
