[1]Articolo III-431

[2]La responsabilita' contrattuale dell'Unione e' regolata dal diritto applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilita' extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti dell'Unione e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art431 · fonte del testo

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