[1]Articolo III-382

[2]1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea e' composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197. 2. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non e' rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art382 · fonte del testo

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