[1]Articolo III-359

[2]1. La legge europea puo' istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. E' adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione. 2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite. 3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto. 4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. 5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art359 · fonte del testo

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