[1]Articolo III-297

[2]1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie. 2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione. 3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non e' applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale. 4. In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 5. In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art297 · fonte del testo

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