[1]Articolo III-282

[2]1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualita' incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilita' degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversita' culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificita', delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. L'azione dell'Unione e' intesa:

  • a)sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
  • b)a favorire la mobilita' degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
  • c)a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
  • d)a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
  • e)a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attivita' socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
  • f)a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
  • g)a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialita' e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrita' fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
  • a)la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
  • b)il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art282 · fonte del testo

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