[1]Articolo I-28 Il ministro degli affari esteri dell'Unione

[2]1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo puo' porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura. 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualita' di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune. 3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri". 4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e' uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, e' incaricato delle responsabilita' che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilita' in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione e' soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art28 · fonte del testo

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