[1]Articolo III-214

[2]1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

  • a)che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura,
  • b)che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parita' di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parita' tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parita' di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art214 · fonte del testo

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