[1]Articolo III-207

[2]La legge o legge quadro europea puo' stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art207 · fonte del testo

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