[1]Articolo III-192

[2]1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, e' istituito un comitato economico e finanziario. 2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

  • a)formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
  • b)seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;
  • c)fatto salvo l'articolo III-344, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
  • d)esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la liberta' dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non piu' di due membri del comitato. 3. II Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalita' relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione. 4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoche' sussistono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art192 · fonte del testo

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