[1]Articolo III-132

[2]Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art132 · fonte del testo

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