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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954
Legge 3 febbraio 1957, n. 57
- Aggiornato al
- 14 marzo 1957
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile Il…
- Art. 2Le controversie per cui fossero previsti, da altre convenzioni in vigore fra le Parti…
- Art. 3Per le controversie che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, rientrano…
- Art. 4Una Commissione permanente di conciliazione sara' costituita entro il termine di sei mesi…
- Art. 5La Commissione di conciliazione verra' udita, mediante istanza indirizzata al Presidente…
- Art. 6Nel termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti avra' presentato una…
- Art. 7La Commissione di conciliazione si riunira', salvo accordo contrario delle Parti, nella…
- Art. 8La Commissione di conciliazione avra' il compito di chiarire le questioni controverse…
- Art. 9La procedura davanti alla Commissione di conciliazione si svolgera' in contradditorio…
- Art. 10Le deliberazioni della Commissione di conciliazione saranno prese a porte chiuse a meno…
- Art. 11Le Parti avranno il diritto di nominare in seno alla Commissione propri agenti…
- Art. 12Le Parti si impegnano a facilitare i lavori della Commissione di conciliazione e in…
- Art. 13La Commissione di conciliazione presentera' la sua relazione entro quattro mesi a…
- Art. 14La Commissione di conciliazione fissera' il termine entro il quale le Parti dovranno…
- Art. 15Durante il corso effettivo della procedura ogni Commissario ricevera' una indennita' il…
- Art. 16Nel caso che una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conciliazione o…
- Art. 17Le Alte Parti Contraenti stabiliranno, per ogni caso particolare, un compromesso speciale…
- Art. 18Se la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che la decisione di una istanza…
- Art. 19La decisione resa dalla Corte Internazionale di Giustizia sara' eseguita dalle Parti in…
- Art. 20Nel corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Alte Parti…
- Art. 21Se una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria e' pendente al momento…
- Art. 22Le contestazioni che potessero sorgere cosi' per l'interpretazione come per l'esecuzione…
- Art. 23La presente Convenzione sara' ratificata nel piu' breve tempo possibile ed entrera' in…
