[1]Richiesta di assistenza

[2]1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avverra' sulla base della richiesta di assistenza avanzate dalla Parte interessata (di seguito denominata la richiesta). La Parte puo' anche indirizzare le informazioni disponibili all'altra Parte senza richiesta, qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere di interesse per l'altra Parte. 2. La richiesta sara' inviata per iscritto, anche utilizzando mezzi tecnici di trasmissione del testo. Nei casi urgenti, le richieste e le informazioni possono essere trasmesse oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi 3 (tre) giorni. 3. In caso di dubbio sull'autenticita' o sul contenuto della richiesta dovra' essere richiesta una ulteriore conferma. 4. La richiesta deve contenere: a. il nome dell'autorita' richiedente l'assistenza e l'autorita' richiesta, se conosciuta; b. dichiarazione definente la richiesta, il suo scopo e la sua giustificazione; c. qualsiasi altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta. 5. La richiesta viene redatta su modulo ufficiale del dipartimento e firmata da un funzionario autorizzato dell'autorita' competente dello Stato della Parte richiedente. 6. Le Parti si scambieranno elenchi dei funzionari delle autorita' competenti autorizzati a firmare le richieste, nonche' esempi di moduli del dipartimento. Le Parti si notificano reciprocamente in modo immediato qualsiasi modifica dell'elenco dei funzionari autorizzati a firmare le richieste o i moduli ufficiali del dipartimento.

Testo vigente dal 27 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;56~accordo-art5 · fonte del testo

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