[1]Spese

[2]1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, salvo diversamente concordato per iscritto dalle due Autorita' competenti. Se la richiesta di assistenza include spese considerevoli o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano al fine di stabilire le condizioni in base alle quali la richiesta e' elaborata e la modalita' di ripartizione delle spese. 2. Salvo diversamente deciso dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio sono sostenute dall'Autorita' competente inviante. 3. Le Parti possono offrirsi reciprocamente assistenza gratuita, compresi gli strumenti ed i materiali necessari per offrire soluzioni alle problematiche relative al contrasto della criminalita'.

Testo vigente dal 27 aprile 2026

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