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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976
Legge 17 giugno 1982, n. 557
- Aggiornato al
- 16 agosto 1982
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Le Parti contraenti, sempreche' dispongano di riserve sufficienti per il proprio…
- Art. 3I reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono messi a disposizione delle…
- Art. 4Le Parti contraenti garantiscono l'osservanza delle disposizioni definite nel Protocollo…
- Art. 5Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da ogni diritto…
- Art. 6Per il tramite del Segretario generale del Consiglio d'Europa, le Parti contraenti si…
- Art. 7Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che…
- Art. 8Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del…
- Art. 9Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa…
- Art. 10All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di…
- Art. 11Ciascuna Parte contraente puo', per quanto la riguarda, denunciare il presente Accordo…
- Art. 12Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
