[1]Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale

[2]1. Se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative o delle misure di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se tale incompatibilita' riguarda i relativi obblighi/prescrizioni, l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione puo' compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi/prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. La sanzione o misura adattata, cosi' come i relativi obblighi/prescrizioni, corrispondono il piu' possibile a quanto disposto nella Parte di emissione. 2. Se la sanzione o la misura sono adattate perche' la relativa durata supera il massimo previsto dalla legislazione della Parte di esecuzione, l'adattamento avviene mediante la fissazione di una durata non inferiore al massimo previsto per le corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella legislazione della Parte di esecuzione agli stessi reati o a reati equivalenti. 3. La sanzione o la misura adattata, cosi' come i relativi obblighi/prescrizioni, non possono essere piu' severi o di maggiore durata di quelli originariamente imposti nella Parte di emissione. 4. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'Articolo 16, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione puo' decidere di ritirare la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, purche' la sorveglianza nella Parte di esecuzione non sia ancora iniziata. La decisione di ritirare la richiesta e' presa e comunicata quanto prima, possibilmente non oltre dieci giorni dalla ricezione delle informazioni.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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