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Civile
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica Popolare Cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004
Legge 18 marzo 2008, n. 54
- Aggiornato al
- 8 aprile 2008
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 41
- Art. 1Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA…
- Art. 2Ai fini del presente accordo, s'intende per: a) "ampliamento", i meccanismi regionali o…
- Art. 3della cooperazione Le Parti convengono di applicare i principi qui di seguito specificati…
- Art. 4delle attivita' di cooperazione 1. Le attivita' di cooperazione nel settore della…
- Art. 5delle attivita' di cooperazione 1. Ferme restando le disposizioni delle rispettive leggi…
- Art. 6scientifica Le Parti promuovono le attivita' comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite…
- Art. 7radio 1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione…
- Art. 8industriale 1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive…
- Art. 9del commercio e dei mercati 1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti…
- Art. 10, certificazioni e misure regolatrici 1. In relazione ai servizi globali di navigazione…
- Art. 11di sistemi GNSS globali e regionali 1. L'interoperabilita' dei sistemi di navigazione…
- Art. 12Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione…
- Art. 13' e recupero dei costi Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un…
- Art. 14di cooperazione 1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attivita' di cooperazione di…
- Art. 15di informazioni 1. Le Parti adottano disposizioni amministrative e istituiscono punti di…
- Art. 16La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite…
- Art. 17e risoluzione delle controversie 1. Le Parti si consultano prontamente, su richiesta di…
- Art. 18in vigore e denuncia 1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in…
- Art. 19' 1. Le Parti sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente…
- Art. 20in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunita'…
