o emendamento (1. Tranne per quanto riguarda l'adozione e la modifica degli Annessi in conformita' con l'Articolo 9, il presente Protocolli puo' essere modificato o emendato in qualsiasi momento in conformita' con le procedure stabilite all'Articolo XII (1) e (b) del Trattato Antartico. 2. Se, allo scadere di 50 anni dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, ogni Parte Consultiva al Trattato Antartico fa una richiesta in tal senso mediante comunicazione indirizzata al Depositario, una Conferenza sara' indetta il prima possibile per la revisione del funzionamento del presente Protocollo. 3. Ogni modifica o emendamento proposta in una Conferenza di Revisione convocata in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra dovra' essere adottata da una maggioranza delle Parti, compresi i 3/4 degli Stati che sono Parti Consultive del Trattato Antartico al momento dell'adozione di questo Protocollo. 4. Ogni modifica o emendamento adottato in conformita' con il paragrafo 3 di cui sopra entrera' in vigore all'atto della ratifica di 3/4 delle Parti Consultive del Trattato Antartico, compresa la ratifica di tutti gli Stati che sono Parti Consultive al momento dell'adozione del presente Protocollo. 5. Per quanto riguarda l'Articolo 7, il divieto di esercitare nell'Antartico attivita' relative alle risorse minerarie ivi contenute continuera' a meno che non sia in vigore un ordinamento giuridico vincolante per quanto riguarda le attivita' relative alle risorse minerarie dell'Antartico che preveda mezzi contenuti di comune accordo per determinare se - ed in tal caso a quali condizioni - tali attivita' potrebbero essere accettabili. Tale ordinamento salvaguardera' pienamente gli interessi di tutti gli Stati di cui all'Articolo IV del Trattato Antartico ed applichera' i principi contenuti in esso. Di conseguenza se una modifica o un emendamento all'Articolo 7 sono proposti durante una Conferenza di revisione di cui al paragrafo 2 di cui sopra, essi dovranno tener conto di tale ordinamento giuridico vincolante. 6. Se tale modifica o emendamento non sono entrati in vigore entro 3 anni dalla data in cui sono stati comunicati a tutte le Parti, ogni Parte potra' successivamente, in qualsiasi momento, notificare il Depositario riguardo al suo ritiro dal presente Protocollo e tale ritiro avra' effetto 2 anni dopo che la notifica e' stata ricevuta dal Depositario)

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art25 · fonte del testo

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