dei rifiuti 1. E' vietata l'eliminazione in mare di tutte le sostanze plastiche, compresi ma non esclusivamente i cavi sintetici, le reti da pesca e i sacchi di plastica per rifiuti. 2. E' vietata l'eliminazione in mare di ogni altro rifiuto, compresi prodotti di carta, stracci, vetri, metallo, bottiglie, terraglia, ceneri da incineramento, pagliolato, materiali di rivestimento e di imballaggio. 3. L'eliminazione in mare di rifiuti alimentari potra' essere autorizzata dopo che tali rifiuti siano stati passati attraverso un trituratore o un macinatore a condizione che tale eliminazione sia effettuata - tranne in casi consentiti secondo l'Annesso V di Marpol 73/78 - per quanto possibile da terra e dalle piattaforme di ghiaccio ma in ogni caso a non meno di 12 miglia nautiche dal piu' vicino punto di terra o piattaforma di ghiaccio, Tali rifiuti alimentari triturati o macinati dovranno poter passare attraverso un crivello con aperture non superiori a 25 millimetri. 4. Quando una sostanza o materiale previsto dal presente articolo e' miscelato con altre sostanze o materiale per discarica o eliminazione, per i quali sono prescritti diversi criteri di eliminazione o di discarica, saranno applicati i criteri piu' rigorosi di eliminazione o di discarica. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano: (a) alla fuoruscita di rifiuti derivanti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento, a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata, prima e dopo l'evenienza dell'avaria, al fine di prevenire o di ridurre al minimo la fuoruscita; oppure (b) alla perdita accidentale di reti da pesca sintetiche, a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata per prevenire tale perdita. 6. Le Parti devono se del caso fare uso di registri per la registrazione dei rifiuti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iv-art5 · fonte del testo

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