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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960
Legge 26 maggio 1966, n. 538
- Aggiornato al
- 20 luglio 1966
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a…
- Art. 3All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sara' fatto…
- Art. iTRADUZIONE
- Art. iiArticolo II Le navi alle quali si applica la presente Convenzione sono quelle registrate…
- Art. iiiArticolo III Leggi, Regolamenti I Governi contraenti si impegnano a comunicare e…
- Art. ivArticolo IV Casi di forza maggiore (a) Una nave che non e' soggetta, al momento della sua…
- Art. vArticolo V Trasporto di persone in caso di emergenza (a) Allo scopo di assicurare…
- Art. viArticolo VI Sospensione in caso di guerra (a) In caso di guerra o di altre ostilita', un…
- Art. viiArticolo VII Trattati e Convenzioni precedenti (a) La presente Convenzione sostituisce ed…
- Art. viiiArticolo VIII Regole speciali risultanti da accordi Quando, in conformita' alla presente…
- Art. ixArticolo IX Modifiche (a) (i) La presente Convenzione puo' essere modificata per accordo…
- Art. xArticolo X Firma ed accettazione (a) La presente Convenzione rimarra' aperta alla firma…
- Art. xiArticolo XI Entrata in vigore (a) La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi…
- Art. xiiArticolo XII Denuncia (a) La presente Convenzione puo' essere denunciata da qualsiasi…
- Art. xiiiArticolo XIII Territori (a) (i) Le Nazioni Unite, allorche' sono responsabili…
- Art. xivArticolo XIV Registrazione (a) La presente Convenzione sara' depositata negli archivi…
