1. La sede dell'Organizzazione, i suoi archivi e i suoi documenti, anche se fuori della sede, sono inviolabili. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana potra' entrare nei locali della sede per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del direttore generale dell'Organizzazione. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti volti ad assicurare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Organizzazione, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza e di sanita' pubblica, nonche' ad impedire ogni uso non proprio dei privilegi ed immunita' connessi con gli articoli che seguono. 2. In caso di incendio o altri eventi che esigano misure immediate di protezione si presume il consenso del direttore generale dell'Organizzazione per ogni accesso necessario ai locali della sede. 3. Il direttore generale impedira' che i locali dell'Organizzazione divengano rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate per essere estradate verso un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario. 4. Le competenti autorita' italiane prenderanno tutti provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Organizzazione ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'Organizzazione stessa.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art3 · fonte del testo

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