Art. 25 (Convenzione) — Disposizioni esecutive
Ciascuno dei due Stati prendera' i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al piu' tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
