1. Ogni proposta di emendare il presente Statuto, da parte di un membro di un Governatore o del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto e' approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l'emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa Centrale e Orientale elencati nell'allegato A) che rappresentano almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l'emendamento proposto, la Banca ne da' attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: (i) e' necessario l'accordo di tutti i membri per qualsiasi emendamento che modifichi: (a) il diritto a ritirarsi dalla Banca; (b) i diritti relativi all'acquisto di quote di capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articlo 5 del presente Statuto; (c) le limitazioni della responsabilita' ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 5 del presente Statuto; e (d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli articoli 1 e 2 del presente Statuto; (ii) e' necessario l'accordo di almeno tre quarti dei membri che rappresentano almeno l'ottantacinque (85) per cento del potere di voto totale dei membri per qualsiasi emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell'articolo 8 del presente Statuto. Quando si sono verificate tutte le condizioni necessarie per accettare l'emendamento proposto, la Banca ne da' attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. 3. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri tre (3) media dalla data della comunicazione formale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art56 · fonte del testo

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